Statuto

Accademia musicale “Città di Gorizia” 
Associazione di promozione sociale

Denominazione, sede, durata

Art. 1
In continuità di scopo, attività, principi e finalità della Fondazione musicale “Città di Gorizia” è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, del D. Lgs. 460/97, del DGR 868 di data 08.05.2014 della Regione Friuli Venezia Giulia e delle norme del codice civile,
l’Associazione musicale e culturale di promozione sociale denominata Accademia musicale “Città di Gorizia” Associazione di promozione sociale. 
La denominazione della Accademia musicale “Città di Gorizia” Associazione di promozione sociale è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2
L’Associazione ha sede attuale in Gorizia, Viale XXIV Maggio n. 13/c, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d’assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’ Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
 L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti richiamati dalla legge 383/00.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente. 
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.

Oggetto

Art. 4
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è fatto divieto di ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell’attività ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità dell’ordinamento interno della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati.
 Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di:
a) promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali, creando “luoghi della cultura”;
b) contribuire all’approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale, di sviluppo della cultura e di prevenzione per la salute;
c) promuovere ed organizzare attività didattica, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, master class, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione degli eventuali atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, il territorio, le altre realtà culturali, in particolare con i Conservatori regionali, gli altri operatori di organismi regionali, nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
d) creare istituzioni e gruppi filodrammatici, bandistici e corali che svolgano attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
e) svolgere attività concertistica, spettacoli, intrattenimenti, in particolare sinergia anche con le manifestazioni locali e in occasione di eventi;
f) sviluppare attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile con finalità educative artistico musicali;
g) promuovere iniziative culturali ed artistiche a ricaduta turistica;
h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali a qualsiasi titolo posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti ai fini statutari, nell’ottica anche della promozione e valorizzazione dei beni culturali;
i) organizzare la promozione della musica in sinergia con le istituzioni scolastiche e universitarie;
j) organizzare attività di musicoterapia e di corsi specifici per persone adulte o anziane anche affette da patologie o svantaggio;
k) istituire premi e borse di studio;
l) sviluppare la ricerca scientifica e l’innovazione nel settore musicale anche in sinergia con quello artistico architettonico;
m) stipulare convenzioni e contratti connessi alle attività;
n) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
 E’ vietato alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, i Conservatori e le Istituzioni artistiche o culturali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività musicale, culturale, artistica, turistica o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Soci

Art. 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
 Possono essere ammessi come soci le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di fatto che ne condividono gli scopi, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 I soci possono essere:
– Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;
– Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
– Soci Onorari
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
– Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Gli associati sono tenuti: alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Ogni socio ha diritto di accesso agli atti, di informazione e di controllo in conformità alle leggi.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso, e non sono rivalutabili né rimborsabili. 
Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso. 
Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio in caso di mancato pagamento della quota sociale o qualora abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione ponendosi in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti, anche con atti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito, se possibile, il socio interessato.
 Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello ai Probiviri.
 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Organi dell’Associazione

Art. 6
Gli Organi dell’associazione sono:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· il Collegio dei Revisori
;
· i Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei soci

Art. 7
L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative e le sue deliberazioni, conformi alle leggi e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
 L’Assemblea è presieduta dal Presidente che avrà il compito di constatare la regolarità delle deleghe o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dalla stessa Assemblea. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

Art. 8
L’ Assemblea è convocata dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante raccomandata o posta elettronica spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno, sia in prima che in eventuale seconda convocazione. L’avviso può eventualmente essere anche affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito associativo. L’Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. 
Ogni socio ha diritto a un voto. 
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega. 
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici (sempre numero dispari), incluso il Presidente, eletti dall’assemblea tra gli associati.
 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
 In caso di decesso o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ratificata nella successiva assemblea.
 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
La carica di consigliere è gratuita.
 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, di predisporre il bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente Statuto. 
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
 Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento, da approvarsi in Assemblea, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d’urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. 
La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, o da consegnare a mano. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione, o in sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 12
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
 In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
 Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
 Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In Particolare compete al Presidente:
a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione sentiti i Comitati ed i gruppi, se presenti;
b) redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
c) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
d) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione. 
Il Presidente individua, istituisce e presiede il Comitato artistico, comitati organizzativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Il Collegio dei Revisori

Art. 13
L’Assemblea ordinaria degli associati nomina tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, vigilano sull’amministrazione dell’associazione e sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto. 
Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I controlli sono trascritti su apposito libro.

I Probiviri

Art. 14
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Art. 15
Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione.
 Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, termine entro il quale va approvato il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, esso deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro in 30 giugno. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
 I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Risorse economiche e Patrimonio dell’Associazione

Art. 16
Le risorse economiche e il patrimonio dell’Associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:
a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione, quali manifestazioni, concerti, spettacoli e iniziative turistico culturali o altro;
e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artistica o turistica, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Responsabilità patrimoniale

Art. 17
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. 
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 18
In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. 
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale ONLUS, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 19
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, del D. Lgs. 460/97, al DGR 868 del 08.05.2014 della Regione Friuli Venezia Giulia, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Firmato: Gabriella Bon
Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo